Fisco: precisazioni sull’imposta di bollo per i libri e registri contabili
18 MAGGIO 2021 DI TELECONSUL EDITORE S.P.A.
Forniti chiarimenti sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 maggio 2021, n. 346).
Scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile (art. 16 lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972).
In linea generale, quindi, è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del c.c.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine è alternativamente assolta:
– mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
– mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72”.
Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica (art. 6, co. 1, D.M. 17 giugno 2014).
Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..
L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (art. 6, commi 2 e 3, D.M. 17 giugno 2014).
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica, debba essere ricondotta nell’ambito di applicazione della previsione recata dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.