INL: TRACCIABILITA’ SULLA RETRIBUZIONE

INL nota. n. 473 del 22 marzo 2021

L’INL, con nota n. 473/2021, affronta nuovamente il tema dell’obbligo di tracciabilità del pagamento della retribuzione, introdotto con la Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di applicare il regime sanzionatorio nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili (sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro), anche a fronte di specifica dichiarazione, da parte del lavoratore, che confermi di non essere stato pagato in contanti.
Si ricorda, infatti, che il pagamento della retribuzione, escluso il contante, potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice lban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I tecnici dell’INL, nella loro risposta, fanno dapprima notare come l’attuale normativa preveda che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova de/l’avvenuto pagamento della retribuzione“. In ugual modo, quindi, concludono come non risulti possibile accordare rilevanza, per escludere la responsabilità datoriale, a un’eventuale dichiarazione, resa dal lavoratore, che confermi di essere stato pagato con gli strumenti finanziari previsti dalla norma, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.

Tale obbligo, proprio per le caratteristiche dei mezzi di pagamento autorizzati, risulta strettamente connesso all’effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza; in capo al datore di lavoro sussiste, infatti, un obbligo di conservazione delle ricevute di pagamento.
Per eventuali casi dubbi, sarà il personale ispettivo ad attivarsi presso gli istituti di credito per operare la verifica.