ONERI DETRAIBILI – TRACCIBILITA’ DEI PAGAMENTI chiarimenti

12 Luglio 2021

Con la recente Circolare 25.6.2021, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti riguardanti gli oneri deducibili/detraibili, in vista della presentazione dei redditi (mod. 730/Redditi 2021).

Uno degli aspetti di maggior interesse, considerata la frequenza dei casi, riguarda l’obbligo di tracciabilità del pagamento degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, TUIR ed altre disposizioni normative.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In particolare si rammenta che con l’art. 1, commi 679 e 680, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il Legislatore, a decorrere dal 2020:

  • ha introdotto l’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, TUIR ed altre disposizioni normative (ad esempio, spese sanitarie non rientranti nell’esonero, spese di istruzione / funebri / veterinarie / di intermediazione immobiliare / per l’attività sportiva dei ragazzi, interessi passivi mutui, premi assicurativi, canoni di locazione studenti universitari fuori sede nonchè canoni per l’affitto di terreni agricoli da parte di giovani coltivatori diretti / IAP e spese per la frequenza dell’asilo nido dei figli);
  • ha previsto l’esonero da tale obbligo per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche ovvero da strutture sanitarie private accreditate al SSN. Dette spese, pertanto, al ricorrere delle consuete condizioni sono detraibili anche in presenza di un pagamento in contanti.

Per le spese con obbligo di tracciabilità, il pagamento va effettuato con:

  • versamento bancario o postale;

Vale a dire

  • altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97, quali:
    • bonifico / bollettino bancario / postale;
    • carte di debito / credito e prepagate;
    • assegni bancari / circolari;
    • altri sistemi di pagamento tracciabile (ad esempio, i pagamenti digitali con addebito su un c/c).

Conseguentemente, ferme restando le esclusioni espressamente previste dalla norma (citato comma 680), la necessità che la spesa sia stata sostenuta con un mezzo di pagamento tracciabile per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% trova applicazione per le spese sostenute a decorrere dall’1.1.2020.

DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO TRACCIABILE

La dimostrazione dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può avvenire, innanzitutto, mediante la relativa annotazione in fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene / effettua la prestazione.

In altre parole, nella fattura rilasciata dal soggetto che ha fornito la prestazione (ad esempio, lo specialista che ha effettuato la visita medica “privata”) ovvero sullo scontrino / documento commerciale del soggetto che ha ceduto il bene “agevolato”, deve essere riportata la dicitura riguardante la modalità di pagamento, quale, ad esempio, “pagamento con bonifico” / “pagamento con bancomat” / “pagamento elettronico”.

Merita evidenziare che detta annotazione deve essere riportata dal soggetto che emette il documento. L’Agenzia non contempla la possibilità che il documento di spesa sia integrato con detta annotazione da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa e intende fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

In mancanza di tale specifica nella documentazione attestante la spesa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite:

  • ricevuta della carta di debito / credito;
  • copia del bollettino postale;
  • MAV;
  • ricevuta di pagamento con PagoPA;
  • documenti similari.

Con riferimento agli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari l’Agenzia specifica che, sono idonee a dimostrare il rispetto del requisito di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banca / posta) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati.

SPESE ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

L’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili non opera per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche ovvero da strutture sanitarie private accreditate al SSN.

DISPOSITIVI MEDICI

Nella Circolare n. 7/E in esame, l’Agenzia precisa che l’esonero dall’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili riguarda anche l’acquisto / affitto delle protesi, atteso che le stesse rientrano nella categoria dei dispositivi medici.

Diversamente, la detrazione del 19% per le spese di manutenzione delle protesi risulta soggetta all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quando la stessa è eseguita da una struttura non accreditata al SSN.

PRESTAZIONI SANITARIE

In merito alle prestazioni sanitarie è sorto il dubbio circa l’applicabilità di tale esonero alle prestazioni sanitarie erogate in regime privato, che l’Agenzia ha risolto precisando che:

  • è irrilevante il regime con il quale viene erogata la prestazione (in convenzione con il SSN ovvero privato);
  • rileva il soggetto / struttura che eroga la prestazione sanitaria:
    • se accreditato al SSN, è possibile detrarre la spesa anche se il pagamento è effettuato in contanti;
    • se non accreditato al SSNè necessario rispettare l’obbligo di tracciabilità del pagamento per poter detrarre la spesa.

A tal fine l’Agenzia precisa che, se tale aspetto non è indicato nel documento attestante la spesa, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può fare riferimento agli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi dell’art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 in base al quale “è pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate”.

Risulta necessario utilizzare una modalità di pagamento tracciabile per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% per le seguenti prestazioni sanitarie eseguite da / in strutture non accreditate al SSN:

  • certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
  • prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati ad interventi chirurgici o a degenze;
  • prestazioni volte a facilitare l’autosufficienza / integrazione / trasporto delle persone con disabilità;
  • interventi di manutenzione protesi;
  • cure termali.

SPESE VETERINARIE

Con riferimento alle spese veterinarie, nella Circolare n. 7/E in esame, l’Agenzia precisa che:

  • le spese per l’acquisto di farmaci ad uso veterinario sono detraibili anche se pagate in contanti. Anche a detti farmaci, pertanto, risulta applicabile il citato comma 680 che prevede l’esonero dall’obbligo di tracciabilità “per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici”;
  • le spese per le prestazioni del veterinario vanno trattate come le prestazioni sanitarie sopra esaminate e pertanto, sono detraibili:
    • solo se pagate con strumenti tracciabili se erogate da un soggetto / struttura non accreditato al SSN;
    • anche se pagate in contanti se erogate da un soggetto / struttura accreditato al SSN.