ASSEGNO UNICO – Legge delega in Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021

È stata pubblicata sulla G.U. n. 82/2021 la Legge delega 46/2021, mediante la quale il Governo procederà, tramite Decreti Legislativi, entro 12 mesi, a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale“.
Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili.
La disciplina dell’assegno unico si caratterizzerà per i seguenti principi e criteri direttivi generali:

  • l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla Legge;
  • l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica, attraverso l’ISEE o sue componenti, del nucleo familiare, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  • ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’lSEE fino al suo eventuale azzeramento;
  • l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1 D.L. 4/2019, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.

In particolare, con l’introduzione dell’assegno unico, saranno eliminati:

  • l’assegno ai nuclei con almeno 3 figli minori, di cui all’articolo 65, L. 448/1998;
  • l’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, D.L. 119/2018 e all’articolo 1, comma 340, L. 160/2019;
  • il premio alla nascita o all’adozione, di cui all’articolo 1, comma 353, L. 232/2016;
  • il fondo di sostegno alla natalità, di cui all’articolo 1, commi 348 e 349, L. 232/2016.

Come precisato, inoltre, dalla Fondazione studi consulenti del lavoro con approfondimento del 9 aprile 2021, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, verranno gradualmente superate o soppresse le seguenti misure:

  • le detrazioni lrpef per figli a carico, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir. Esse spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a 95.000 euro;
  • l’Anf, previsto dall’articolo 2, D.L. 69/1988, nonché gli assegni familiari previsti dal T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 797/1955.