L’art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, contenente le fattispecie che fruiscono dell’esenzione IMU, alla lett. g) prevede che sono esenti IMU:
“gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 […] nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200″.
si tratta dunque degli immobili:
- utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), ossia gli Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciale, residenti in Italia;
- destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle c.d. “attività meritevoli”, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè in caso di utilizzo promiscuo (esercizio anche di attività commerciali), con esenzione IMU per la sola parte destinata / riferibile all’attività non commerciale e assoggettamento ad IMU per la parte destinata / riferibile all’attività commerciale.