Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva

Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), competente per territorio, da parte del committente, mediante l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero tramite il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.

LA DISCIPLINA

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti in materia di contratto d’opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.

L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:

–           continuità;

–           abitualità;

–           professionalità;

–           coordinazione con il committente.

Quindi, se si svolge un’attività ripetuta, anche due o tre volte all’anno, non si può applicare il lavoro autonomo occasionale.

DURATA

La durata del lavoro autonomo occasionale non può essere superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:

•          gli esercenti attività di impresa;

•          chi vuole effettuare attività alle dipendenze di altri soggetti (es. camerieri, baristi, commessi, etc);

•          i professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, denti- sti, psicologi ecc.).

Per tutte le altre attività professionali non vi sono preclusioni all’utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, soggette ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro.

Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

SANZIONI

La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.